E’ entrata in vigore il 28 novembre 2012 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (PA).
In sintesi ciascuna PA deve:
- Individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione
- Adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è, di norma, il Segretario / Direttore Generale ed è nominato dal Sindaco.
La Giunta adotta il Piano Triennale
Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione
- definire e proporre il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
- verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità
- proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione
- verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione
Contenuti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità
- Individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione:
- autorizzazioni o concessioni
- scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale
- Identificazione dei criteri di monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- Rilevazione o definizione delle misure di contrasto della corruzione:
- procedimenti a disciplina rinforzata
- controlli specifici
- particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti
- particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto
- particolari misure di trasparenza sulle attività svolte
- Adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio per evitare che possano consolidarsi posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti
- Attivazione di metodologie di segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato
- Adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale
- Adozione di misure volte alla vigilanza sulle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico
- Adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni
- Adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni», ivi comprese l’adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico
- Adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al Responsabile anticorruzione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione
- Individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della performance
- Previsione di forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica
Sanzioni
In caso di commissione, all’interno della PA, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile risponde:
- di mancato raggiungimento degli obiettivi
- sul piano disciplinare per omesso controllo
- per il danno erariale e all’immagine della PA
salvo che provi di avere:
- predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale
- osservato le prescrizioni della legge
- vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano
La violazione, da parte dei dipendenti della PA, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.
Parallelismo tra Legge 190/2012 e Decreto Legislativo 231/2001